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aderenza, costruzioni in,

Domanda:
Sono poprietaria di un appezzamento di terreno interamente recintato con un muro alto mt. 2,00, un mio vicino vuole realizzare una piccola costruzione da adibire a deposito sul confine a ridosso del muro. Deve rispettare una specifica distanza?

Mariangela (FI)

Risposta:
il vicino può eregere una costruzione che combaci perfettamente con il muro di confine del fondo contiguo a condizione che non si giovi dell'opera preesistente (muro) appoggiandosi ad essa ( cc 877 ).
[ esempio ]

appoggio, costruzioni in,

Domanda:

Ho ereditato un lotto di terreno sul quale vorrei realizzare una casa. Il mio confinante ha una costruzione posta a distanza di mt.3,50 non regolamentare (il nostro regolamento edilizio prevede una distanza di 10,00 mt.).
La mia nuova casa, a che distanza dovrei ubicarla?

Federica (ME)

Risposta:
se il proprietario ha costruito sulla linea di confine o a meno di un metro e mezzo da esso, oppure a una distanza inferiore alla metà di quella stabilita dai regolamenti locali, il vicino può chiedere la comunione del muro posto sul confine e fabbricare sin contro di esso; pagherà la metà del valore del muro o della parte di muro che diventa comune, e la metà del valore del suolo su cui il muro è costruito.( cc 875 ).
[ esempio ]
distanze,

Domanda:
Sono poprietaria di un appezzamento di terreno interamente recintato con un muro alto mt. 2,00, un mio vicino vuole realizzare una piccola costruzione da adibire a deposito sul confine a ridosso del muro. Deve rispettare una specifica distanza?

Giuseppe (PA)

Risposta:
il proprietario di un fondo subisce certe limitazioni al proprio diritto per quanto concerne i confini. Le limitazioni consistono nel rispetto di determinate distanze attinenti a costruzioni, alberi e siepi, cisterne, pozzi, fosse, luci e vedute. Il codice civile prescrive che le distanze tra costruzioni, in mancanza di norme dei regolamenti comunali, siano di almeno tre metri. Tuttavia il primo dei due vicini che costruisce può edificare lungo il confine. In questo caso, l'altro vicino potrà costruire appoggiandosi (v. appoggio, costruzioni in) o in aderenza (v. aderenza, costruzioni in) alla prima costruzione ( cc 873 ).
[ esempio ]

vedute,

Domanda:
A fini estetici vorrei rifare la facciata di un immobile, costruendo, in aderenza al muro già esistente, un nuovo muro in pietra. Il vecchio muro, su cui dovrei poggiare il nuovo, largo circa trenta centimetri,si affaccia sul mio giardino, ma è per metà del mio confinante. Devo, per questa ragione rispettare le distanze dalle vedute come se fosse una nuova costruzione?

Simona (...)

Risposta:
aperture che offrono oltre alla possibilità di guardare anche quella di affacciarsi, esercitabili in condizioni normali: se l'osservatore per sporgersi deve ricorrere a scale, sgabelli o simili non si può parlare di vedute.
Quest'ultima viene distinta, ai fini delle distanze da rispettare, in:
- frontale: si ha quando il confine del fondo altrui è parallelo al muro ove è aperta la veduta;
- obliqua: ricorre quando il prolungamento della linea di confine tra i due fondi incroci la linea del muro formando un angolo retto od ottuso;
- laterale: la veduta è laterale quando l'angolo menzionato è di 180°;
- diretta: le distanze tra il muro in cui è aperta una veduta e il fondo vicino devono essere di almeno un metro e mezzo se la veduta è diretta, limite che viene meno quando tra i due fondi vi è una pubblica via.
In ogni caso, essenziale per qualificare una veduta come diretta od obliqua è la direzione dello sguardo piuttosto che quella del fondo rispetto alla finestra; di conseguenza, le vedute esercitate da balconi saranno sempre dirette perchè lo sguardo può essere rivolto, direttamente, verso più direzioni. Non sono vedute le porte, i lastrici solari o le terrazze senza parapetto.( cc 900-905-906-907 ).
[ esempio ]

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